Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici
(GU n. 294 del 19-12-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, come modificato dall’articolo 105 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, con il quale e’ stata applicata la misura di razionalizzazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 419 del 1999, consistente nell’unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici, dell’Istituto italiano di numismatica, dell’Istituto storico italiano per il medioevo, dell’Istituto storico italiano per l’eta’ moderna e contemporanea, dell’Istituto italiano per la storia antica e dell’Istituto per la storia del risorgimento italiano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 2002, con il quale la citata misura di razionalizzazione e’ stata altresi’ applicata all’Istituto «Domus Mazziniana», con conseguente inserimento nella rete dei sopracitati Istituti storici;
Visto l’articolo 15 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2005 del termine per l’emanazione del presente regolamento;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 aprile 2003, dell’11 luglio 2005, del 25 luglio 2005 e del 16 settembre 2005;
Ritenuto che il parere reso dal Consiglio di Stato in data 16 settembre 2005 suggerisce due soluzioni alternative al criterio di nomina previsto, formulando osservazioni relative al merito delle scelte amministrative e non alla loro legittimita’;
Ritenuto che i citati suggerimenti non possono essere accolti, in quanto attuerebbero un procedimento di sostanziale cooptazione che non offre garanzie di quel pluralismo, presupposto dell’autonomia scientifica degli Istituti e condizione della liberta’ di ricerca, che il regolamento individua, invece, nella combinazione dei criteri dei limiti di eta’ e del mandato a termine rinnovabile una sola volta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la funzione pubblica e dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1. Giunta storica nazionale – Funzioni e attivita’
1. La Giunta centrale per gli studi storici assume la denominazione di: «Giunta storica nazionale».
2. La Giunta storica nazionale coordina l’attivita’, e la gestione dei sottoelencati Istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, inseriti nel sistema strutturato a rete ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419:
a) Istituto italiano per la storia antica;
b) Istituto storico italiano per il medio evo;
c) Istituto storico italiano per l’eta’ moderna e contemporanea;
d) Istituto per la storia del risorgimento italiano;
e) Istituto italiano di numismatica;
f) Domus Mazziniana.
3. La Giunta storica nazionale ha competenza ad adottare decisioni che investono questioni di interesse comune agli Istituti della rete, in particolare:
a) coordina l’attivita’ di ricerca degli Istituti storici;
b) redige la bibliografia storica nazionale;
c) cura i rapporti internazionali, in particolare con il «Comite’ International des Sciences Historiques» (C.I.S.H.) e le sue commissioni;
d) provvede alla designazione dei delegati titolari e supplenti che rappresentano l’Italia presso il C.I.S.H., promuove, sostiene ed organizza la partecipazione degli Storici italiani all’attivita’ del C.I.S.H. e delle sue commissioni;
e) promuove, anche d’intesa con altre istituzioni, compresi gli Istituti storici stranieri, ricerche o incontri di studi che travalichino i limiti cronologici caratterizzanti l’attivita’ dei singoli Istituti della rete;
f) promuove e sostiene iniziative dirette allo sviluppo e al coordinamento degli studi storici in Italia e organizza incontri di approfondimento dei grandi orientamenti storiografici, anche a livello internazionale, e dei problemi che attengono all’insegnamento della storia;
g) organizza e coordina missioni di ricerca in archivi stranieri, musei e collezioni italiani ed esteri che conservino documenti di particolare interesse per la storia d’Italia;
h) adempie a compiti di consulenza e di promozione degli studi storici per le iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
i) cura i rapporti con le deputazioni e societa’ di storia patria;
l) predispone e trasmette i piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
Art. 2. Organi della Giunta storica nazionale
1. Sono organi della Giunta storica nazionale:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale della Giunta storica nazionale e sovrintende allo svolgimento dell’attivita’ della medesima; convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendone l’ordine del giorno. La convocazione e’ fatta dal presidente almeno quindici giorni prima della data prescelta, salvo casi d’urgenza.
3. Il presidente e’ nominato dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali; dura in carica cinque anni e puo’ essere confermato una sola volta. La carica di presidente e’ incompatibile con quella di direttore di Istituto.
4. Il consiglio di amministrazione e’ composto dal presidente, dai sei direttori degli Istituti di cui all’articolo 1 e da quattro esperti. Questi ultimi sono nominati dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali e durano in carica cinque anni, rinnovabili una sola volta. Tutti i membri del consiglio di amministrazione decadono dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno di eta’.
5. Per la validita’ delle sedute del consiglio di amministrazione e’ necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.
6. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza e di impedimento temporaneo. Il consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione, di approvazione del bilancio preventivo della Giunta storica nazionale entro il mese di novembre, del conto consuntivo entro il mese di aprile e delle eventuali variazioni. I bilanci e le variazioni, entro un mese dall’approvazione, sono inviati, con apposite relazioni illustrative e corredate della relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministero per i beni e le attivita’ culturali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, per l’approvazione di concerto.
7. Il consiglio di amministrazione provvede al coordinamento dei documenti di bilancio trasmessi dagli Istituti del sistema strutturato a rete di cui all’articolo 3, e, acquisita la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 8, ne cura entro un mese, con una relazione di sintesi, unitamente alla propria documentazione contabile, l’inoltro al Ministero per i beni e le attivita’ culturali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, per l’approvazione di concerto.
8. Il collegio dei revisori dei conti e’ composto da cinque membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali, dei quali un membro effettivo, con funzioni di presidente del collegio, designato dal Ministro dell’economia e delle finanze; quattro membri effettivi e due membri supplenti, designati dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali e scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita’. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni.
9. Il collegio dei revisori dei conti provvede al controllo di regolarita’ amministrativa e contabile; esamina il bilancio di previsione, nonche’ le eventuali variazioni, ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua, altresi’, le periodiche verifiche di cassa. Le verifiche devono rispettare, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale, asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.
10. Il collegio dei revisori dei conti svolge attivita’ di revisione contabile anche per gli Istituti storici della rete.
Art. 3. Istituti del sistema strutturato a rete
1. Gli Istituti della rete scientifica sono enti di ricerca con personalita’ giuridica pubblica; predispongono i rispettivi statuti e propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, che sono approvati con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Gli Istituti di cui all’articolo 1:
a) provvedono al reperimento, allo studio critico e alla pubblicazione delle fonti per la storia d’Italia;
b) promuovono ricerche di storia, negli ambiti delle loro rispettive competenze, divulgandone i risultati nei propri periodici e collane;
c) curano la formazione in servizio di bibliotecari di biblioteche pubbliche e archivisti di Stato accolti, dopo aver vinto un concorso pubblico per titoli, nelle scuole ad essi annesse, consentendo la loro mobilita’ temporanea dai rispettivi compiti istituzionali ad una attivita’ di ricerca, per un anno, rinnovabile per un altro anno;
d) curano la formazione in servizio degli insegnanti di scuola secondaria, secondo modalita’ da concordarsi in apposite convenzioni stipulate tra gli istituti ed il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
e) svolgono, in convenzione con le universita’, attivita’ di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, nonche’ attivita’ di formazione post-dottorato, continua, permanente e ricorrente nei rispettivi campi di attivita’;
f) svolgono attivita’ inerenti all’aggiornamento degli insegnanti di storia nelle scuole secondarie.
3. Gli istituti di cui all’articolo 1 sono retti da:
a) un direttore;
b) un consiglio direttivo e di consulenza scientifica.
4. Il direttore e’ nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali; svolge le funzioni di direttore della Scuola e del Museo annessi all’Istituto, ove esistenti; coordina e sovrintende a tutte le attivita’ dell’Istituto; e’ membro di diritto del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale; presiede il consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un membro del consiglio direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo.
5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell’Istituto, dura in carica sei anni e puo’ essere confermato una sola volta.
6. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica e’ nominato dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali ed e’ costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I componenti, diversi dal direttore, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; direttori e componenti il consiglio direttivo decadono dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno di eta’.
7. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica ha compiti di programmazione e di indirizzo delle attivita’ dell’Istituto, approva il bilancio preventivo entro il mese di ottobre e il conto consuntivo entro il mese di marzo, e, corredandoli di una relazione esplicativa, ne dispone, entro un mese, la trasmissione alla Giunta storica nazionale, ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 7.
8. Per la validita’ delle sedute del consiglio direttivo e’ necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.
9. In considerazione delle peculiari strutture associative dell’Istituto per la storia del risorgimento italiano e della Domus Mazziniana, gli statuti e regolamenti di organizzazione e funzionamento di tali istituti sono predisposti in deroga alle norme del presente regolamento, limitatamente alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alle nomine del direttore e dei consiglieri ed ai requisiti professionali per esse stabiliti nell’articolo 4, comma 1.
Art. 4. Nomine di competenza del Ministro per i beni e le attivita’ culturali
1. Le nomine di competenza del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, ad eccezione di quelle previste dall’articolo 2, comma 8, sono effettuate tra i docenti universitari di ruolo di scienze storiche e discipline affini o tra gli studiosi di chiara fama delle medesime materie. La nomina di due degli esperti di cui all’articolo 2, comma 4, e’ effettuata dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali nell’ambito di due terne di nominativi proposte dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. Per le nomine di due dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica di cui all’articolo 3, comma 6, la terna di nominativi e’ proposta dal direttore dell’Istituto e trasmessa al Ministro per i beni e le attivita’ culturali, previo parere del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale.
Art. 5. Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie della Giunta storica nazionale e degli istituti collegati in rete sono costituite:
a) da finanziamenti statali, nei limiti ed alle condizioni previste nella legislazione vigente;
b) da altri finanziamenti pubblici;
c) da finanziamenti dell’Unione europea;
d) dai corrispettivi di contratti e convenzioni;
e) da donazioni e atti di liberalita’;
f) da contributi privati;
g) da ogni altra ulteriore entrata.
2. La gestione finanziaria della Giunta storica nazionale e degli istituti della rete e’ sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.
3. Dal presente regolamento non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 6. Coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale
1. Il coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale redige il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le evenutali variazioni; sovrintente all’amministrazione e alla contabilita’ della rete; partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale e dei consigli degli istituti.
2. Le mansioni di coordinatore amministrativo sono attribuite, su delibera del consiglio di amministrazione, ferma restando la collocazione nell’attuale area professionale, ad un funzionario individuato tra quelli in servizio presso gli Istituti della rete.
Art. 7. Personale
1. Il rapporto di lavoro del personale operante presso l’attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli Istituti storici di cui all’articolo 1 e’ disciplinato dalle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta confermata l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti pubblici non economici.
2. Restano ferme le vigenti disposizioni relative al personale statale, comandato presso l’attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli istituti storici di cui all’articolo 1.
3. Sono confermati allo stesso titolo i rapporti di lavoro dipendente del personale attualmente operante presso l’attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli Istituti di cui all’articolo 1.
Art. 8. Vigilanza
1. La Giunta storica nazionale e gli istituti storici di cui all’articolo 1 sono posti sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attivita’ culturali. In particolare, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7 e dall’articolo 3, comma 1, essi devono inviare tutte le delibere e gli atti che il Ministero stesso ritenga necessario acquisire.
2. Le delibere di rideterminazione delle dotazioni organiche sono sottoposte all’approvazione del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
3. Il Ministero vigilante, inoltre, puo’ disporre visite ispettive.
Si applicano, infine, le disposizioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
Art. 9. Disposizione transitoria
1. Gli attuali membri degli organi della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti di cui all’articolo 1 restano in carica fino al 31 dicembre 2005.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 11 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita’ culturali
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Moratti, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 36