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La posizione dell’associazione nazionale archivistica italiana

La recente inopinata approvazione da parte del Parlamento, alla vigilia delle vacanze estive, di un emendamento al decreto legge n. 115 del 2005 con cui viene aggiunto in modo arbitrario, surrettizio e del tutto privo di garanzie di trasparenza gestionale e accessibilità un archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri a quelli degli organi costituzionali dello Stato, di cui all’art. 42 del Codice dei beni culturali, ha destato sconcerto e viva preoccupazione nella comunità degli archivisti italiani, non meno che in quella degli storici, come è apparso da numerosi interventi sulla stampa. Alle serie e fondate obiezioni già avanzate in autorevoli interventi (Galli della Loggia sul “Corriere della Sera” del 5 agosto e Claudio Pavone su “La Repubblica” del 26 agosto), nonché in diversi altri articoli di stampa (M. Bertoncini su “Il Tempo del 13.8 e “Italia oggi” del 17.8 e G. Giuliani sull’”Avanti” del 20.8) e nell’appello di numerosi storici contemporanei al Ministro per i beni culturali Buttiglione e in quello della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO) sul metodo e contenuto dell’emendamento non ci sembra sia ancora stata data alcuna risposta.
Nell’esporre le posizioni dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana sulla questione ci sembra opportuno cominciare dall’inizio di questa non esemplare vicenda. Il 20 luglio scorso, nell’esame in terza lettura del disegno, ora legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, del decreto legge n. 30 giugno 2005, n. 115, recante “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione”, l’Assemblea del Senato ha, fra numerosi altri, approvato, senza che ne venisse fatta alcuna illustrazione e discussione, un emendamento aggiuntivo (n.14.020, ora art. 14 duodecies del decreto) presentato da “La Commissione” (Affari Costituzionali, referente), relativo all’istituzione di un archivio storico separato della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Camera ha poi approvato in quarta lettura definitivamente senza più alcuna modifica il disegno di legge negli ultimi giorni di lavori prima delle vacanze estive.
E’ intanto da rilevare sotto il profilo metodologico la singolare anomalia per cui un provvedimento ordinamentale di notevole rilevanza per la Presidenza del consiglio non è stato presentato e illustrato dal diretto interessato, cioè il Governo, ma in forma impersonale dalla predetta Commissione. Com’è noto, ciò nella prassi parlamentare non significa affatto che questa abbia approvato in seduta collegiale l’emendamento – cosa che infatti non è avvenuta -, ma solo che il suo sottocomitato istruttorio ristretto, in cui spesso sono presenti di fatto soltanto pochissimi, se non uno o due senatori, lo ha direttamente presentato in aula a nome della Commissione senza preventiva discussione pubblica. Il procedimento usato è stato insomma quello tipico della “leggina” favorita dalla fretta di chiudere i lavori alla vigilia della pausa estiva, di solito adoperato per far passare tacitamente quasi di sotterfugio impresentabili (pubblicamente) privilegi per singoli collegi elettorali (tipo finanziamenti per la sagra paesana o per comitati vari) oppure per particolari categorie o addirittura gruppi di persone.
Tale circostanza è da ascriversi probabilmente al fatto che il Governo – come forse non tutti sanno – ha invero già tentato nel marzo scorso, durante la discussione del disegno di conversione del decreto legge n. 7 del 2005 (Disposizioni su università, ricerca e beni culturali) di introdurre la norma sull’archivio storico senza riuscirci, e quindi non intendeva riproporla ufficialmente. Il Governo aveva infatti proposto un emendamento del medesimo tenore di quello in questione – metodo pur sbrigativo e sommario, non certo adeguato alla rilevanza del tema in discussione, che richiedeva una pubblica presentazione e uno specifico dibattito parlamentare -, emendamento che era stato approvato dall’aula del Senato il 1° marzo, ma fu poi soppresso, su proposta delle Commissioni referenti “accettata dal Governo”, il 17 marzo dalla Camera in seconda lettura, probabilmente anche per motivi di contenimento della spesa, dato che la proposta di istituzione dell’archivio storico non era – come non lo è la norma attuale – accompagnata dalla necessaria copertura finanziaria.
Che la Presidenza del consiglio abbia ripetuto il tentativo in un simile modo indiretto (il suo segretario Masi ha poi riconosciuto la paternità della proposta in una lettera al “Corriere della Sera” dell’11 agosto) appare quindi anche non molto rispettoso della precedente pronuncia negativa del Parlamento. Per quanto riguarda infatti gli altri organi dello Stato per cui si sono istituiti archivi storici separati, sono infatti state sempre presentate apposite e distinte proposte di legge governative – e non semplici emendamenti – pubblicate con ampio anticipo e discusse in più sedi parlamentari: dapprima quella che diventò la legge n. 147 del 1971 sugli archivi storici di Camera e Senato, che aveva demandato ai rispettivi Consigli di Presidenza la determinazione dei regolamenti attuativi, e poi la l. n. 395 del 1997 sull’archivio storico della Presidenza della Repubblica. Proprio nel corso della discussione di quest’ultima (seduta della Commissione Affari costituzionali del 18.9.1997) emersero infatti preoccupazioni da parte di alcuni senatori (Rotelli e Magnalbò di F.I.) che temevano che un organo monocratico come la Presidenza della Repubblica – e quella del Consiglio lo è anch’essa – potesse adottare discrezionalmente norme di accesso più restrittive in maniera assai meno trasparente di quanto avviene negli organi parlamentari, che sono collegiali e sottopongono a dibattito proposte previamente conoscibili.
La nuova disposizione aggiunge all’art. 42 (“Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali”: Senato, Camera, Presidenza della Repubblica e Corte costituzionale) del recente Codice dei beni culturali (d. l.vo 22 gen. 2004, n. 42) un nuovo comma (3-bis) il quale dice che “La Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l’archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri». La formulazione ricalca alla lettera il preesistente comma 1 del medesimo articolo, relativo all’archivio storico della Presidenza della Repubblica, ripreso dalla l. 395 del 1997, ed è analoga a quella degli altri due commi relativi agli altri organi costituzionali.
L’inserimento della disposizione relativa al nuovo archivio storico nel predetto articolo senza alcuna distinzione formale dalle altre e sotto la medesima rubrica intitolata agli “organi costituzionali” tende ad assimilare implicitamente anche la Presidenza del consiglio a separato “organo costituzionale” in modo evidentemente scorretto e pretestuoso. La Presidenza del consiglio dei ministri non è infatti un organo costituzionale separato, ma è solo una parte del più ampio organo costituzionale complesso “Governo” (composto appunto dal presidente del consiglio, dal consiglio dei ministri come collegio e dai singoli ministri come capi dei rispettivi dicasteri) contemplato nel nostro ordinamento dal titolo III della Parte Seconda della Costituzione, il cui archivio storico è l’esistente Archivio Centrale dello Stato.
Altro sconcertante profilo di ambiguità e scorrettezza risiede nel fatto che l’archivio storico della Presidenza del consiglio non viene espressamente istituito dalla disposizione in questione, ma è solo menzionato come se fosse già esistente, ove si dice che in esso la Presidenza conserva i suoi atti (che non versa quindi più, come finora, all’Archivio Centrale). Data l’assurdità dell’ipotesi della preesistenza di un suo archivio storico, in cui la Presidenza non era finora autorizzata a conservare i suoi atti tanto da rendersi necessaria all’uopo la disposizione in questione, dovrebbe essere evidente che si tratta di una cosiddetta “istituzione implicita” (ex nunc), sconsigliata da tutti i manuali di stile legislativo. Forse per qualcuno non è stato però tanto evidente, se la formulazione implicita ha consentito stavolta di eludere la dirimente richiesta di copertura finanziaria, che chi di dovere non ha sollevato. Ancora una volta un ambiguo espediente denotante la tortuosità dell’intera impresa, in cui il confine fra la dissimulazione e l’apparente maldestrezza risulta indistinguibile.
Ma le implicazioni dell’apparente paradossale preesistenza dell’archivio storico della Presidenza non si limitano affatto a questi profili tecnico-legislativi. Crediamo che, se Galli della Loggia, che alla successiva citata lettera del segretario della Presidenza Masi in risposta al suo articolo replica che contiene “un così gran numero di inesattezze che spesso toccano il limite della falsità vera e propria”, avesse letto la relazione (anonima) che accompagnava l’emendamento avrebbe usato un’espressione ben più forte. Nella lettera si affermava che la “Presidenza non aveva certo bisogno di creare uno specifico archivio, qualora avesse voluto evitare di conferire la propria documentazione [all’Archivio centrale], essendo ciò ampiamente previsto, ove ritenuto necessario, dalla normativa previgente”. Ma, come ha contestato Galli della Loggia, ciò non è affatto vero, in quanto l’art. 41 del Codice dei beni culturali (d.l.vo n. 42 del 2004) dice che tutte le amministrazioni centrali dello Stato, non esclusa la Presidenza del consiglio, devono versare la documentazione relativa ad affari esauriti da oltre 40 anni all’Archivio centrale dello Stato. Inoltre la Presidenza ha già, in violazione di tale disposizione (vigente fin dal 1963), finora trattenuto le serie degli “affari riservati” del ventennio fascista (che mancano nella coeva documentazione già versata all’Archivio centrale) e del primo dopoguerra, che continua a conservare “nei propri uffici e depositi”, sottraendole alla pubblica consultazione prevista dalla legge dopo 50 anni, e delle quali nessuno è riuscito finora a conoscere nemmeno l’esatta consistenza. Così nella relazione si afferma espressamente – in spregio alla legge e alla logica più elementare – che “l’archivio storico deve essere istituito con provvedimento legislativo, ma esiste già”. Ma la relazione prosegue poi affermando sorprendentemente che tale archivio storico contiene anche “il testo originale della Costituzione Italiana, gli atti dell’Assemblea Costituente , la raccolta dei decreti di costituzione del Governo dagli inizi del 1900, i carteggi dei Presidenti del Consiglio dei Ministri, archivi riguardanti personalità politiche, come quello delle Carte Aldo Moro. Sono solo esempi della straordinaria e immane documentazione che si è sedimentata nel corso del Novecento negli uffici e nei depositi della Presidenza.” Nel seguito si afferma inoltre chiaramente più volte che la Presidenza del consiglio sarebbe organo costituzionale e si invoca in tal senso come completamento di un naturale processo legislativo l’estensione ad essa delle norme relative agli altri organi costituzionali. Il cumulo di falsità – ma forse sarebbe il caso di dire menzogne – di fatto e di diritto contenute in simili affermazioni, foriere di gravissime conseguenze negative per l’unitarietà del patrimonio archivistico dello Stato, è tale che, per essere dipanato, merita uno spazio proporzionato.
Sul principio generale per cui la Presidenza del consiglio non è un organo costituzionale separato vige, al di fuori degli uffici della Presidenza stessa, l’unanime e consolidato consenso della dottrina e della giurisprudenza costituzionale (vedi per es. la recente sentenza n. 221 del 2002 della Corte costituzionale, che afferma che gli atti della Presidenza non possono sottrarsi tutti al controllo preventivo della Corte dei conti alla stregua di quanto avviene per gli organi costituzionali). Inoltre, la Presidenza non solo non è un separato organo costituzionale, ma non svolge nemmeno esclusivamente le funzioni attribuite dalla Costituzione al Presidente del consiglio, in quanto attualmente svolge anche funzioni di gestione relative ad interessi pubblici di settore (assegnate ai suoi “Dipartimenti” e coordinate talune da “ministri senza portafoglio”), come la Funzione pubblica, la Protezione civile, gli Italiani all’estero ecc., che le sono attribuite da leggi ordinarie e potrebbero, come alcune ora svolte lo sono state, essere svolte da ordinari ministeri o altre pubbliche amministrazioni (p. es. ex Agenzia della Protezione civile), così come alcune funzioni (p. es. sport e spettacolo) già svolte dalla Presidenza sono state trasferite ad altri ministeri. In altri termini, la Presidenza non è solo un organismo meramente strumentale all’esercizio delle funzioni costituzionali di cui sono titolari gli organi “Presidente del Consiglio” e “Consiglio dei ministri”, ma è un organismo misto, in cui a tali funzioni si aggiungono ordinarie funzioni amministrativo-gestionali contingenti e variabili nel tempo. Queste ultime non hanno diretto rilievo costituzionale e non hanno nulla a che vedere con le funzioni che la Costituzione assegna al Presidente del consiglio e quindi, a pena di ammettere un’inaccettabile disomogeneità e incertezza istituzionale, non possono essere di volta in volta discrezionalmente (dal punto di vista costituzionale) sottratte o riassegnate mediante trasferimenti all’ordinario regime delle funzioni amministrative del Governo nel suo complesso, al quale devono sempre appartenere, indipendentemente dalla loro contingente attribuzione alla Presidenza o a un altro dicastero (e vedi in tal senso sul punto anche il commento di G. D’Auria alla predetta sentenza della Corte costituzionale in “Foro italiano”, 2003, vol. 128, pp. 36-42). Riteniamo che questa considerazione abbia un diretto riflesso sull’integrità e organicità della formazione dei rispettivi archivi, in quanto si verrebbe in caso contrario ad avere l’assurda situazione per cui la documentazione relativa a una medesima determinata funzione governativa si frammenterebbe in spezzoni separati in diversi archivi storici (della Presidenza o Archivio centrale dello Stato) a seconda dei periodi in cui essa era o sarà svolta dalla Presidenza o da un altro dicastero.
Per quanto riguarda i fondi archivistici che, secondo la predetta relazione, farebbero già parte del presunto esistente archivio storico della Presidenza le falsità e la confusione raggiungono il massimo. Osservando la struttura logica delle affermazioni della relazione, sembrerebbe da un lato che si faccia intendere che l’archivio storico già esistente sarebbe virtualmente costituito da fondi conservati in diversi “uffici e depositi” della Presidenza che hanno maturato i termini cronologici per essere considerati “storici”. Ma tale archivio storico non è poi tanto solo virtuale, dato che risulta che, già ben prima dell’approvazione della nuova disposizione di legge, per la ristrutturazione del palazzo acquisito dalla Presidenza a piazza S. Silvestro siano stati stanziati adeguati fondi anche per la ristrutturazione di una sua parte da destinarsi ad “archivio storico”. D’altra parte la relazione non menziona alcuno dei fondi ormai “storici” che si sanno effettivamente conservati negli uffici della Presidenza (come per es. le sopracitate serie degli “affari riservati”), mentre vengono invece elencati fondi che di fatto non solo non sono conservati da uffici della Presidenza, ma nemmeno sono stati prodotti o hanno mai appartenuto alla Presidenza del consiglio. A cominciare dal testo originale della Costituzione Italiana, conservato presso l’Archivio centrale dello Stato, che non è ufficio della Presidenza del consiglio, ma organo centrale del Ministero per i beni e le attività culturali, testo che è stato prodotto da un organo legislativo straordinario ben diverso, appunto l’Assemblea Costituente, i cui atti, inclusi nell’elenco di quelli già appartenenti al presunto archivio storico della Presidenza, sono invece conservati dall’archivio storico della Camera dei Deputati e non possono considerarsi in alcun modo pertinenti alle funzioni esecutive della Presidenza del consiglio, a meno di ignorare la più elementare divisione dei poteri. Tutto ciò, per inciso, la dice lunga sulla competenza archivistica e giuridica di chi ha steso e approvato la relazione.
La Costituzione è poi conservata dall’Archivio centrale accanto alla Raccolta ufficiale degli originali di tutte le leggi e decreti dello Stato italiano, che inizia dal 1861, versata dai ministri Guardasigilli, che hanno il compito di formarla (e non dalla Presidenza del consiglio). Gli “archivi riguardanti personalità politiche, come quello delle Carte Aldo Moro” sono poi addirittura archivi privati di eminenti personalità politiche da Depretis e Crispi a Giolitti e da La Malfa a Moro, che non sono mai appartenuti alla Presidenza del Consiglio, per lo più espressamente donati o lasciati in notevole numero all’Archivio centrale dello Stato, in ragione della sua precipua funzione di istituto precipuamente dedicato alla conservazione, studio e valorizzazione della documentazione politico-amministrativa dello Stato italiano. Ovviamente il fatto che alcuni di loro siano anche stati presidenti del consiglio per alcuni periodi della loro vita non intitola in alcun modo la Presidenza a dichiarare che tali archivi siano in alcun modo formalmente di sua pertinenza.
A questo punto sorge del tutto legittimo il sospetto che la Presidenza da un parte non voglia in effetti dichiarare né impegnarsi a mettere presto e integralmente a disposizione del pubblico nel suo nuovo archivio storico i fondi che effettivamente possiede e che hanno ormai maturato i termini per la consultazione a scopi storici – che forse intende mantenere “riservati” ancora per un tempo indefinito, o peggio che si riserva di aprire alla consultazione in modo selettivo e discrezionale -, e che d’altra parte conti di formare il primo nucleo del suo nuovo archivio storico strappando invece con decreto presidenziale all’Archivio centrale i fondi più importanti, a partire dalla Costituzione, che non ha prodotto, mai sono ad essa appartenuti e mai hanno avuto pertinenza con le sue funzioni.
La relazione accenna inoltre genericamente a “carteggi dei Presidenti del Consiglio dei Ministri” che sarebbero conservati nel già esistente archivio storico virtuale della Presidenza, senza precisarne il periodo di appartenenza. E’ da tener ben presente in merito che la parte più recente di tali “carteggi” conservata negli uffici e depositi della Presidenza va nettamente distinta sotto il profilo dello stato giuridico e archivistico dalla documentazione che la Presidenza del consiglio ha finora già versato definitivamente (e non depositato temporaneamente) all’Archivio centrale, che costituisce uno dei fondi più ingenti e rilevanti, che inizia dal 1859, ivi conservato fin dalla fondazione e consultato da migliaia di studiosi e ricercatori. Data la suesposta manifestazione di una smodata volontà di annettersi addirittura archivi che non le appartengono in alcun modo, è anche legittimo ipotizzare che la Presidenza intenda trasferire al suo archivio storico pure questa documentazione. E’ essenziale rilevare in merito che la nuova disposizione dice che la Presidenza conserva nel proprio (così istituito) archivio storico “i suoi atti”. Sono quindi esclusi dalla competenza del nuovo archivio, oltre naturalmente gli atti di terzi (come le personalità politiche e altri organi costituzionali o statali), tutti gli atti prodotti dalla Presidenza che non sono più suoi, cioè non sono più atti correnti o in deposito in suo possesso – il termine “suoi” in senso giuridico non può che denotare l’effettivo possesso – perché già in precedenza versati al competente Archivio centrale, appartenente ad altra amministrazione. La disposizione insomma, né dice che spettano al nuovo archivio storico gli atti comunque prodotti o appartenuti alla Presidenza, né reca alcuna altra indicazione di retroattività. Sarebbe pertanto del tutto illegittimo anche un eventuale trasferimento del fondo antico “Presidenza del consiglio” dell’Archivio centrale al nuovo archivio, dato che il palese dettato della nuova norma è solo che gli atti formati o ricevuti dalla Presidenza che sono attualmente in suo possesso e che formerà o riceverà in futuro saranno conservati in un proprio archivio storico. Che questo è il caso, cioè che l’istituzione dell’archivio storico così formulata ha precipuo valore proattivo, è dimostrato anche dal fatto che gli organi costituzionali per i quali gli archivi storici sono stati istituiti formalmente dalle sopracitate leggi hanno atteso molti anni per attivarli effettivamente ed aprirli al pubblico (per es. la Camera 20 anni e il Senato ben 34 anni). Dal punto di vista degli utenti quindi l’istituzione di simili archivi storici separati è sempre un pessimo affare, dato che le istituzioni così privilegiate cominciano a non versare i propri fondi all’archivio storico già aperto (l’Archivio centrale) dal momento dell’istituzione (ma, come abbiamo visto, già non lo facevano da lungo tempo, come si ammette candidamente nella stessa relazione all’emendamento), e aprono il proprio dopo decenni!
Un archivio storico che non sia solo un complesso di fondi immagazzinati nei diversi locali e depositi di un’istituzione complessa, ma un unico organismo, in cui tutti i fondi siano ordinati e muniti di adeguati strumenti di ricerca, e che sia dotato di servizi e personale tecnico esperto dei fondi stessi e della ricerca storico-archivistica non si improvvisa. L’Archivio Centrale dello Stato, istituito nel 1953, i cui servizi di consultazione nella sede dell’EUR sono stati di recente modernamente ristrutturati e potenziati, è un grande istituto nazionale di raccolta organica della documentazione degli organi centrali dello Stato italiano, analogo ai grandi archivi nazionali consimili degli altri Paesi come i Federal Archives degli USA, il Public Record Office inglese, gli Archives nationales francesi, che mette a disposizione degli utenti e degli studiosi, anche in rete mediante il proprio sistema informativo, con tempestività e secondo le regole generali fissate dal Codice dei beni culturali sia i fondi antichi che i recenti versamenti con l’assistenza tecnica e storica di numerosi archivisti specializzati nei diversi settori documentari, i quali, mediante innumerevoli studi, pubblicazioni, mostre e iniziative culturali – fra cui la stessa pubblicazione dei verbali della Presidenza del consiglio ivi conservati -, hanno conferito all’istituto una tradizione scientifica e professionale di valorizzazione e gestione della documentazione dell’istituto di alto livello, generalmente apprezzata dagli studiosi e dagli storici, come è riconosciuto ancora nel loro appello (“L’Archvio centrale ha garantito una consultazione altamente qualificata e ispirata a criteri di profonda liberalità”) e negli stessi recenti articoli sopra citati. Presso l’Archivio centrale inoltre, la documentazione della Presidenza del consiglio ivi conservata è consultabile contestualmente a quelle dei ministeri e degli altri organi governativi e centrali dello Stato, con gli evidenti vantaggi per gli utenti della ricerca storica presso un’unica istituzione, che non sono solo logistici, ma anche scientifici (dati dall’unitarietà e connessione degli strumenti di ricerca e del loro sistema informativo), vantaggi che la frammentazione dei fondi fra archivi diversi sottoposti a regimi diversi evidentemente trasformerebbe in disagi.
Le motivazioni che hanno portato in precedenza a prevedere per due ministeri, gli Esteri e la Difesa (per gli Stati maggiori delle Armi), una deroga legislativa alla regola generale del versamento della documentazione all’Archivio centrale e la costituzione di un proprio archivio storico sono afferenti principalmente all’esigenza di tutelare e gestire direttamente la selezione della documentazione posta in libera consultazione da quella sottoposta a vincoli di riservatezza per motivi di politica nazionale e di sicurezza. Si tratta di una forma di “gelosia” del tutto ingiustificata sul piano generale, in quanto l’Archivio centrale svolge anch’esso un continuo controllo, selezione e tutela della documentazione riservata che viene ad esso versata prima della scadenza dei termini di libera consultabilità. Gli archivi storici separati poi, a giudizio degli stessi storici (vedi replica di Galli della Loggia sul “Corriere della Sera” dell’11 agosto) “non sono stati certo un modello di efficienza e di disponibilità per il pubblico”. Pertanto l’unica ratio oggettivamente ravvisabile nella pretesa della Presidenza del consiglio di costituirsi un archivio storico separato, dimostrata del tutto infondata l’addotta natura di “organo costituzionale”, è solo quella del malinteso perseguimento mediante il privilegio archivistico di un mero incremento di prestigio istituzionale (il “feudalesimo” di cui parla Galli della Loggia), magari anche finalizzato a ulteriori progetti “presidenzialistici”, lasciando da parte l’eventuale, meno nobile, “ricerca di vantaggi personali” da parte di qualche promotore dell’iniziativa (si accenna forse al fatto che i trattamenti economici della Presidenza sono assai maggiori di quelli dei Ministeri da quando ha costituito anche un separato comparto di contrattazione per il proprio personale o alla creazione di appositi posti dirigenziali?), di cui parla lo storico Francesco Perfetti in un’intervista su “Il Tempo” del 18 agosto.
L’istituzione del nuovo archivio storico è insomma un provvedimento inammissibilmente motivato, falsamente presentato e introdotto con metodo politicamente e culturalmente del tutto scorretto.
Inoltre la disposizione in questione conferisce una doppia delega attuativa ampiamente discrezionale al Presidente del consiglio; con lo stesso decreto presidenziale saranno “determinati” (senza alcun espresso obbligo di attenersi alle norme del Codice dei beni culturali e monocraticamente, cioè senza nemmeno il parere del competente ministero per i beni culturali e relativo organo consultivo tecnico) sia la selezione degli atti da conservare che le modalità di consultazione e di accesso agli stessi presso l’archivio storico. Le più o meno implicite, ma evidenti premesse sopraesposte non offrono alcuna garanzia non solo di rispetto delle norme del Codice dei beni culturali, a una deroga dalle quali la delega regolamentare apparentemente ampia potrebbe prestarsi a dar luogo, ma nemmeno della più elementare competenza e correttezza archivistica e giuridica. Sul piano sostanziale le conseguenze che un simile provvedimento, applicato secondo tali premesse, potrebbe poi avere per l’integrità dei fondi archivistici dell’Archivio Centrale dello Stato e di altre amministrazioni afferenti alla Presidenza, e ancor più per l’uniformità dei criteri di formazione e corretta e tempestiva accessibilità della documentazione governativa nel suo complesso, potrebbero essere della massima gravità e incidere non solo sull’esercizio dei diritti di accesso dei cittadini e degli studiosi, ma anche sull’immagine di moderno Paese civile e democratico dell’Italia: Galli della Loggia ha – giustamente a nostro avviso – parlato di un ritorno al “feudalesimo” in questo campo e di un ritorno alla concezione dell’archivio come instrumentum regni del principe. Quest’ultimo episodio di sottrazione di un nucleo fondamentale della documentazione governativa alle regole generali di gestione e consultazione interviene infatti su un preesistente quadro generale di gravi e perduranti, nonché riconosciuti, inadempimenti di tali regole da parte della stessa istituzione che dovrebbe coordinarne il rispetto. Si pone quindi seriamente il problema generale di un ripensamento della prassi e dei controlli per quanto riguarda la documentazione degli affari politici governativi, e specialmente di quelli riservati relativi alla sicurezza dello Stato, la corretta conservazione e messa a disposizione dei quali dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge rischia di essere una mera utopia, mentre la loro gestione di fatto risulta del tutto priva di garanzie e controlli – come hanno dimostrato negli ultimi anni alcuni clamorosi casi di occultamenti e distruzioni strumentali di cui si è venuti eccezionalmente a conoscenza – e affidata alla più assoluta discrezionalità di apparati ed uffici il cui operato per definizione non è “trasparente”.
Normalmente un’associazione come la nostra dovrebbe accogliere comunque non sfavorevolmente l’istituzione di nuovi archivi storici, se questi costituiscono un potenziamento del complesso degli istituti di tutela, raccolta e studio della memoria storica mediante l’inserimento di nuovi fondi storici nella disponibilità degli studiosi. Ma questo non sembra affatto il caso, e non solo per la palese intenzione di scorporo ingiustificato di rilevanti fondi dell’Archivio centrale dello Stato, che renderebbe nullo l’incremento complessivo di disponibilità (o forse, dati i tempi già visti, la diminuirebbe ) e per la dubbia equivalenza delle condizioni di accesso ai fondi che afferiranno in futuro al nuovo archivio.
Questo provvedimento privilegiato interviene infatti ad anche accentuare per contrasto, in un modo che agli archivisti e agli storici è apparso a prima vista odioso, un quadro generale di grave degrado e abbandono degli archivi di Stato da parte del Governo, costituito da una serie di tagli cumulativi di bilancio che li sta portando al disotto della soglia minima di sopravvivenza, dalla mancanza perdurante da decenni del ricambio del personale tecnico, dalla riduzione degli organici dirigenziali a favore della burocrazia centrale del Ministero per i beni culturali, dalla mancanza dell’apprestamento di efficaci strumenti normativi e organizzativi di intervento per la conservazione della documentazione informatica delle amministrazioni pubbliche e in ultimo dalla derubricazione a ufficio dirigenziale non generale dello stesso Archivio Centrale da parte del recente regolamento del Ministero, che può considerarsi la premessa logica del rilevante svuotamento di ruolo che la con la nuova norma si intende evidentemente infliggere ad esso.
Per tutti i motivi sopraesposti intendiamo perciò chiedere alla Presidenza stessa del consiglio e soprattutto alle forze politiche presenti in Parlamento di rivedere il provvedimento e di sopprimere la disposizione che in modo così ingiustificato e potenzialmente controproducente istituisce l’archivio storico separato della Presidenza. Chiediamo che venga invece ripensato il tema della formazione degli archivi delle pubbliche istituzioni e amministrazioni in modo unitario ed organico, provvedendo ad assicurare l’applicazione generale ed omogenea delle regole di gestione ed accesso alla documentazione fissate dal Codice dei beni culturali, eliminando le sacche di privilegio, inefficienza e discrezionalità o quanto meno prevenendo la loro moltiplicazione, ridando infine, con adeguate risorse di mezzi e personale, all’Archivio centrale e in generale a tutto il settore archivistico statale quel ruolo generale al servizio della trasparenza dell’amministrazione e dei diritti dei cittadini e della ricerca che è la missione che sa, può e dovrebbe svolgere.