XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 5 dicembre 2002 (v. stampato Senato n. 1187)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e dal ministro per le riforme istituzionali e la
devoluzione
(BOSSI)
di concerto con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)
Modifiche dell’articolo 117 della Costituzione
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 dicembre 2002
PROGETTO DI LEGGE – N. 3461
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Modifiche dell’articolo 117
della Costituzione).
1. Dopo il quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:
“Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia locale”.
Art. 2.
(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e
e Province autonome di Trento e di Bolzano).
1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.