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Negazionismi: dichiarazione Sissco

In data 8 giugno il Parlamento italiano ha definitivamente approvato la modifica dell’art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificati ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

La modifica introduce un’aggravante di pena qualora la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, l’istigazione e l’incitamento alla discriminazione e alla violenza su base razziale, etnica, nazionale e religiosa si fondino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.

In riferimento a tale modifica, la soluzione adottata dal legislatore italiano non configura il negazionismo – le cui tesi non hanno alcuna dignità scientifica – come una nuova fattispecie di reato, com’è accaduto in altri paesi, limitandosi a introdurre un’aggravante a una tipologia di reato pre-esistente. In ogni caso la SISSCo ribadisce con forza la posizione espressa alla fine del 2013, in sintonia con la stragrande maggioranza degli storici a livello internazionale, ricordando che sulla «definizione di genocidio e su quali siano stati i genocidi nella storia, tranne qualche caso, non vi è accordo tra storici o tra giuristi e, ancor meno, c’è accordo su quali vadano considerati i crimini di guerra e contro l’umanità»; che non spetta ai giudici «pronunciarsi su una materia squisitamente storica e su cui è aperto un ampio dibattito in sede scientifica» e soprattutto che «la verità storica non può essere fissata per legge o nelle aule dei tribunali; può essere solo raggiunta attraverso una ricerca rigorosa condotta liberamente dagli studiosi», dal momento che le «verità ufficiali o di Stato sono sempre pericolose, come insegnano le vicende dei regimi totalitari» e che, nei paesi in cui sono state applicate, «le leggi antinegazioniste hanno ottenuto risultati modesti o addirittura controproducenti, offrendo una involontaria tribuna alla propaganda di tesi ignobili che, altrimenti, sarebbero state completamente ignorate dall’opinione pubblica».

Infine, la legge sottopone a tutela giuridica non soltanto la memoria della Shoah, ma anche la memoria di avvenimenti tuttora oggetto di decifrazione storiografica, estendendo in modo indebito l’intento, dichiarato dal legislatore, di contrastare l’antisemitismo ed il razzismo.

 

Il Direttivo SISSCo

In merito al tema oggetto del presente comunicato segnaliamo ai soci che sul sito web della Sissco è possibile prendere visione del dossier “Negazionismi, legislazioni” curato da Barbara Armani, Emmanuel Betta e Cristiana Fiamingo. Il link per accedere al materiale è: https://www.sissco.it/articoli/negazionismi-legislazioni-1151/