Documento del Coordinamento delle Società Storiche a proposito della riproducibilità gratuita, con mezzi propri, della documentazione e del materiale librario, conservato in archivi e biblioteche.
Molti soci ci segnalano una difforme applicazione della normativa relativa alle disposizioni sulla riproducibilità del materiale posseduto negli Archivi di Stato. La richiesta preventiva di autorizzazione e, ancor più, la negazione del permesso di riproduzione con mezzi propri che non stabiliscano contatto con la documentazione da riprodurre, appaiono negare il contenuto stesso della legge approvata il 29 agosto scorso. Ciò appare grave anche in considerazione della conferma data dallo stesso ministro Franceschini in una recente trasmissione televisiva in cui ribadiva la libera riproducibilità anche negli archivi, oltre che nelle biblioteche. Mentre la norma appare rispettata in modo uniforme negli istituti bibliotecari, per ciò che concerne gli Archivi di Stato, si sono riscontrati ostacoli, eccezioni, impedimenti che contrastano con il principio cardine consistente nel fatto che tutto ciò che è consultabile sia riproducibile (nel rispetto, ovviamente, dei mezzi utilizzati e puntualmente indicati dalla legge). Avendo apprezzato pubblicamente quanto disposto dal legislatore, oggi non possiamo che chiedere un’uniforme applicazione della norma e dei principi che essa contiene.