(Legge 10 febbraio 2000, n. 30)
Art. 1 (finalità)
1. L’educazione, l’istruzione e la formazione sono di preminente interesse nazionale, sono finalizzate alla valorizzazione e alla crescita della persona e della società e si ispirano ai principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e dalle Carte internazionali sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
2. I genitori, nell’esercizio del loro diritto dovere di educare ed istruire i figli, collaborano con le istituzioni scolastiche per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.
3. La Repubblica valorizza le differenze e rispetta le identità di ciascuno, assicura a tutti pari opportunità di raggiungere un adeguato livello culturale, di acquisire capacità autonome di apprendimento e di giudizio critico e di sviluppare le abilità e capacità coerenti con le inclinazioni personali e quelle necessarie per inserirsi nella vita sociale e lavorativa.
Art.2 (sistema di istruzione e formazione)
1. Il sistema di istruzione e formazione si articola in:
a) scuola dell’infanzia, istruzione primaria e secondaria;
b) formazione professionale;
c) formazione superiore non universitaria;
d) istruzione superiore universitaria;
e) formazione continua
2. Tutti i giovani hanno diritto all’istruzione e alla formazione fino al diciottesimo anno di età.
3. Il sistema di istruzione e formazione si caratterizza, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l’offerta lungo tutto l’arco della vita di percorsi formativi anche individualizzati, che, valorizzando tutte le capacità, consentano alle persone di realizzare in modo consapevole e responsabile il proprio progetto di vita.
4. La presente legge detta i principi fondamentali dell’istruzione impartita dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e dei suoi collegamenti – definiti dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – con la formazione professionale e con l’istruzione superiore.
Art. 3 (obbligo scolastico)
1. La scuola dell’obbligo ha la durata complessiva di dieci anni, inizia con l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e si conclude col terzo anno del ciclo secondario. Alla generalizzazione della scuola dell’infanzia si provvede a norma dell’articolo 16, con particolare attenzione e priorità per le aree più a rischio e svantaggiate.
2. Ha adempiuto all’obbligo scolastico l’alunno che abbia superato l’esame previsto al termine del terzo anno del ciclo secondario. Chi non l’abbia superato è prosciolto dall’obbligo se dimostri di aver osservato per almeno dieci anni le norme sull’obbligo scolastico; in tal caso gli studi compiuti, le capacità e abilità acquisite sono certificati a norma dell’art. 9, comma 2.
3. In via transitoria, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’adempimento dell’obbligo scolastico può essere soddisfatto nella attuale scuola secondaria superiore, a partire dalla prima classe, secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17.
4. Nella fase transitoria le istituzioni scolastiche possono applicare le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 4 anche al fine di progettare percorsi individualizzati che favoriscano l’adempimento dell’obbligo scolastico.
5. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell’esercizio delle proprie competenze, attuano gli interventi necessari a garantire la frequenza della scuola dell’obbligo.
Art. 4 (integrazione delle persone con handicap)
1. Nel sistema di istruzione e formazione si realizza l’integrazione delle persone con handicap, con l’obiettivo di svilupparne le potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione e di garantire loro il raggiungimento della massima autonomia possibile, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 5 (scuola dell’infanzia)
1. La scuola dell’infanzia concorre alla formazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, conoscenza, creatività e assicurando ad essi una effettiva eguaglianza delle opportunità educative anche attraverso interventi di prevenzione e compensazione volti a ridurre ogni forma di svantaggio iniziale. Nell’ambito dell’integrazione dei servizi sociali ed educativi rivolti all’infanzia attua forme di raccordo con l’asilo nido.
2. Nell’ultimo anno, la scuola dell’infanzia, salvaguardando la propria continuità educativa, potenzia il conseguimento degli obiettivi cognitivi e relazionali e realizza, inoltre, i necessari collegamenti con il ciclo primario.
Art. 6 (ciclo primario)
1. Il ciclo primario è suddiviso in tre bienni.
2. Il ciclo primario, attraverso il coerente sviluppo del proprio percorso, che si raccorda da un lato alla scuola dell’infanzia e dall’altro al ciclo secondario, concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Esso favorisce la formazione della personalità degli alunni promuovendone l’alfabetizzazione per l’acquisizione dei linguaggi e dei saperi indispensabili, per lo sviluppo delle capacità critiche e di un atteggiamento positivo nei confronti dell’apprendimento, per il riconoscimento e la condivisione dei valori fondanti la convivenza civile e democratica.
3. Obiettivo dei primi due bienni è lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base e della dimensione relazionale.
4. Obiettivo del terzo biennio è il consolidamento, l’approfondimento e lo sviluppo delle conoscenze acquisite e la crescita di autonome capacità di studio, di elaborazione e di scelta coerenti con l’età degli alunni, mediante il graduale passaggio dalle grandi aree tematiche alle discipline.
5. Nel corso dell’intero ciclo primario e al termine di ciascun biennio, al fine di promuovere efficaci azioni di compensazione e potenziamento, sono introdotti momenti di valutazione; la valutazione finale assume il valore di esame di Stato.
Art. 7 (ciclo secondario)
1. Il ciclo secondario, che ha la durata di sei anni, si articola nelle grandi aree umanistica, scientifica, tecnica, tecnologica, artistica e musicale ed ha la funzione di consolidare e riorganizzare le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all’accesso all’istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all’inserimento lavorativo. Ciascuna area è ripartita in indirizzi.
2. Il ciclo secondario costituisce un unico e coerente percorso.
3. L’anno iniziale, comune per tutte le grandi aree di cui al comma 1, si caratterizza per la prevalenza degli insegnamenti fondamentali e per la varietà di proposte selettive e coordinate di approfondimento di temi specifici, attraverso le quali ciascuno possa cominciare ad elaborare scelte che corrispondano ad una piena valorizzazione personale fondata sulla pari dignità delle possibili opzioni culturali e di vita.
4. Il secondo e il terzo anno, che si articolano in autonomi moduli, si caratterizzano per l’approfondimento degli insegnamenti comuni e per la progressiva estensione dell’area degli insegnamenti disciplinari specifici dell’indirizzo prescelto, al fine di consentire l’acquisizione di capacità progettuali personali, il rafforzamento della motivazione allo studio ed alla formazione e la verifica delle scelte e delle vocazioni culturali. Essi costituiscono momento conclusivo, dell’obbligo scolastico e garantiscono agli studenti conoscenze, abilità, e orientamento adeguato per le successive scelte scolastiche e di vita. Si conclude con un esame, valido ai fini della prosecuzione degli studi nell’indirizzo prescelto.
5. Nel triennio finale l’offerta formativa è caratterizzata dalla prosecuzione, dall’ampliamento e dall’approfondimento, anche per temi specifici, degli insegnamenti, con particolare riguardo a quelli di indirizzo e all’area progettuale, al fine di assicurare agli studi la necessaria terminalità culturale e professionale. Nel corso dell’ultimo anno gli istituti secondari, anche di intesa con le università, con altre agenzie formative, col mondo della ricerca e delle professioni, attivano percorsi di approfondimento mirati a fornire agli studenti gli elementi conoscitivi necessari per l’elaborazione delle ulteriori scelte.
6. Al termine del ciclo secondario gli studenti sostengono un esame di Stato, che assume la denominazione dell’area e dell’indirizzo.
Art. 8 (disposizioni relative al ciclo secondario)
1. II ciclo secondario si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di “istituti secondari”.
2. Nel secondo e nel terzo anno è garantita la possibilità di passare da un modulo all’altro anche di indirizzo diverso mediante l’attivazione di apposite iniziative didattiche deliberate dal consiglio di classe e finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata al nuovo indirizzo. Analoghe iniziative sono attivate in favore degli studenti che, dopo la licenza dell’obbligo, passino ad aree ed indirizzi non coerenti con le scelti iniziali.
3. La frequenza dei primi tre anni del ciclo secondario, sulla base di intese tra gli istituti e gli enti locali, può svolgersi, in relazione alla conformazione del territorio, in sedi decentrate facilmente raggiungibili dagli studenti.
4. Una parte dei moduli del terzo anno, fermo restando lo svolgimento negli istituti secondari delle materie fondamentali comuni, può essere realizzata, sulla base di specifica programmazione degli istituti, mediante attività o iniziative formative da realizzare anche presso altri istituti, enti o agenzie sulla base di una disciplina da definirsi mediante un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministro del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
5. Negli ultimi anni, ferme restando le materie fondamentali e le materie di indirizzo, esercitazioni pratiche, esperienze lavorative formative e stage possono essere realizzati anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi.
Art. 9 (certificazioni)
1. Le certificazioni rilasciate in esito al superamento dell’esame di licenza e dell’esame di Stato conclusivo del ciclo secondario recano l’indicazione degli studi seguiti nonché delle competenze, capacità e abilità acquisite.
2. Analoga certificazione è rilasciata all’esito favorevole dei corsi di cui agli articoli 12 e 13, commi 1 e 2, nonché, su richiesta, al termine di ogni segmento annuale o modulare del percorso di istruzione.
Art. 10 (crediti formativi)
1. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del ciclo secondario, annuale o modulare, comporta l’acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, del passaggio da un’area o da un indirizzo all’altro di studi, del passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l’acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l’ingresso nell’istruzione.
2. Con regolamento adottato su proposta del ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro del lavoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinati il valore, in termini di credito, di ciascun segmento dell’istruzione e della formazione e l’istituzione di un libretto formativo personale nel quale sono annotati i percorsi formativi, i crediti, le esperienze culturali e formative acquisite nella scuola e autonomamente, le capacità e le abilità accertate.
Art. 11 (diritto alla formazione)
1. Tutti i giovani che abbiano assolto all’obbligo di istruzione e che non intendano proseguire fino al conseguimento del diploma hanno diritto alla formazione fino al diciottesimo anno di età per il conseguimento di una qualifica riconosciuta.
2. Tale diritto si realizza attraverso la progressiva espansione dell’offerta di formazione professionale e dell’integrazione tra questa e l’istruzione.
Art. 12 (corsi di formazione superiore non universitario)
1. Nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa da parte delle Regioni, anche gli istituti secondari potranno partecipare, singolarmente o tra loro consorziati all’attivazione di un autonomo sistema di formazione superiore non universitaria non in continuità rispetto alla scuola secondaria.
2. Le leggi regionali disciplinano il rilascio e il valore della qualifica conseguibile nel quadro delle normative europee.
3. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica sono individuati i criteri per la determinazione del valore che le Università possono attribuire ai corsi di formazione superiore non universitaria quali crediti formativi per gli studi universitari.
Art. 13 (formazione degli adulti)
1. Con Decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del ministro della pubblica istruzione d’intesa con il ministro del lavoro, sono disciplinati gli interventi di formazione degli adulti, anche nel quadro dell’attuazione degli indirizzi comunitari.
2. Le istituzioni scolastiche, anche sulla base di richieste o di intese con gli enti locali, organizzano, da sole o consorziate tra loro, apposite offerte formative, anche per il conseguimento della licenza dell’obbligo e del diploma, destinate agli adulti.
3. Gli istituti secondari possono istituire corsi di aggiornamento e di approfondimento per gli abilitati alle professioni per l’esercizio delle quali non è richiesto il diploma di laurea. Tali corsi sono organizzati con modalità compatibili con l’attività lavorativa dei partecipanti.
Art. 14 (servizio nazionale per la qualità dell’istruzione)
1. L’attività formativa svolta dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge è soggetta ad un costante monitoraggio da parte dell’Amministrazione scolastica a mezzo di un sistema di supporto e di verifica dei processi e degli esiti, in rapporto agli obiettivi e agli standard definiti a livello nazionale, anche mediante il ricorso ad agenzie esterne.
2. I risultati dell’attività di monitoraggio sono resi pubblici annualmente.
Art. 15 (piani di formazione e riconversione professionale)
1. A partire dalla prima applicazione della presente legge, ai fini di cui all’art. 482 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono attivati appositi corsi di formazione del personale docente finalizzati anche alla valorizzazione delle funzioni di organizzazione, di tutoraggio e di sostegno.
2. Il personale docente in servizio al momento in cui è data attuazione alle disposizioni della presente legge relative al riordino dei cicli dell’istruzione ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizzerà tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.
Art. 16 (attuazione progressiva dei nuovi cicli)
1. A partire dall’entrata in vigore della presente legge è data immediata attuazione agli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 15, comma 1.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento un piano di progressiva attuazione delle disposizioni della presente legge relative alla ristrutturazione dei cicli dell’istruzione, che, partendo dall’esigenza di dare graduale attuazione al passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, tenga conto in particolare dell’attuale organizzazione scolastica, dello stato di attuazione delle disposizioni sull’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell’esigenza di definire preventivamente gli obiettivi di studio dei singoli anni scolastici; in particolare nel piano sono illustrate le grandi linee dei nuovi programmi di studio, le soluzioni transitorie per gli alunni già iscritti alla scuola dell’obbligo e per gli alunni residenti in località nelle quali non è ancora generalizzata la scuola dell’infanzia, la distribuzione temporale degli interventi, la formazione del personale docente e dirigente, le iniziative per l’eventuale ricollocazione del personale anche con riguardo all’individuazione dei requisiti necessari per l’insegnamento nelle diverse fasi dei cicli.
3. L’effettiva attuazione del piano è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla sua presentazione, sulla base di una apposita relazione.
4. All’attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell’articolo 205 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297, ovvero mediante regolamenti da adottarsi ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 17 (copertura finanziaria)
1. Alla individuazione e alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, comma 3, si provvede mediante successivo provvedimento legislativo.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, per gli anni 1997, 1998 e 1999, con le ordinarie risorse di bilancio.
3. A decorrere dall’anno 2000 la legge finanziaria provvederà annualmente ad individuare e a dare copertura agli oneri connessi all’attuazione della presente legge, con la gradualità prevista dall’articolo 16, comma 2.