1. Il Coordinamento delle Società Storiche e della Giunta Centrale per gli Studi Storici prende atto della recente condanna per abuso d’ufficio in primo grado, da parte del Tribunale di Catania, di Simone Neri Serneri, Luigi Masella, Alessandra Staderini. Il Coordinamento, nel rispetto di tutti gli attori coinvolti, non intende pronunciarsi sul merito della vicenda concorsuale e tantomeno su quella giudiziaria susseguita. Rispetta il valore di tutti gli organismi di controllo e intende evitare qualsiasi contrapposizione tra una presunta logica di difesa “corporativa” e le ragioni degli “esclusi” dal sistema: delle società fanno parte anche molte studiose e studiosi non strutturati.
2. Tuttavia, una lettura delle motivazioni della sentenza ci lascia perplessi su alcuni aspetti non secondari. Nella sentenza la Storia contemporanea (settore M- STO/04) è definita come un campo del tutto distinto dalla storia urbana, del territorio e dell’ambiente, che sarebbero invece esclusivo appannaggio di alcuni settori ICAR (Ingegneria Civile e Architettura). Questa visione, basata su una lettura estremamente ristretta della sintetica declaratoria del settore scientifico-disciplinare, risulta tuttavia infondata e anacronistica a chiunque si occupi professionalmente di storia. La storia urbana e ambientale è pienamente parte del nostro campo di studi, come provato da importanti saggi, pluriennali dibattiti e raffinate metodologie di studio. Lo studio della storia è lo studio della complessità del reale nel passato in tutte le sue dimensioni. L’ampio scopo di questa impresa intellettuale fa sì che contatti, contaminazioni e scambi anche con discipline non storiche siano parte fondamentale e imprescindibile del nostro lavoro quotidiano e spesso del reclutamento di giovani studiosi. I settori scientifico-disciplinari sono infatti realtà almeno parzialmente sovrapponibili e sostanzialmente porose: lo dimostra anche il fatto che non infrequentemente studiose e studiosi abbiano ottenuto in questi anni l’Abilitazione scientifica nazionale (ASN) in più settori, partendo dalle stesse pubblicazioni.
3. In questo senso, si può considerare necessario un aggiornamento della declaratoria formale dei Settori Scientifico-Disciplinari, fermi a quasi vent’anni or sono, perché rispecchino in maniera più fedele lo stato della disciplina e lo spettro dei suoi interessi. Questo chiederemo al CUN e al ministero, e a questo lavoro contribuiremo. Ma si sappia che non sarà possibile produrre un documento talmente completo e dettagliato da prevedere in anticipo tutti i casi possibili di sovrapposizione e incertezza. Resterà aperto il lavoro che si richiede a una commissione, incaricata di reclutare studiosi che sappiano muoversi all’interno di un panorama disciplinare complesso e osmotico, producendo lavori riconoscibilmente storiografici. La valutazione non potrà che analizzare le ricerche nel loro testo, non limitandosi a un sommario e rigido incasellamento aprioristico, assumendosi quindi il rischio della comparazione. Del resto, lo stesso tribunale, dopo aver affermato perentoriamente che la declaratoria «non è una chiave di lettura, essa costituisce un limite» (p. 18), riconosce che si può «convenire sulla non esaustività della declaratoria» (p. 20). Insomma, crediamo che nessun processo di definizione giudiziaria del sapere possa sostituirsi al confronto aggiornato e al consolidato orientamento di una comunità scientifica, titolare della conoscenza reale dei processi della ricerca. A questo sapere anche la magistratura dovrebbe a nostro avviso far riferimento.
CUSGR (Consulta Universitaria per la Storia Greca e Romana)
SIS (Società Italiana delle Storiche)
SISEM (Società Italiana per la Storia dell’Età Moderna)
SISI (Società Italiana di Storia Internazionale)
SISMED (Società Italiana degli Storici Medievisti)
SISSCO (Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea)