NORME PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI E DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998
ART. 3 DOTTORATO DI RICERCA
1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso universitý, enti pubblici o soggetti privati, attivitý di ricerca di alta qualificazione.
2. Le universitý, con proprio regolamento, disciplinano l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalitý di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalitý di conferimento e l’importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonchÈ le convenzioni di cui al comma 4, in conformitý ai criteri generali e ai requisiti di idoneitý delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresÏ istituiti da consorzi di universitý.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonchÈ alle borse di studio conferite dalle universitý per attivitý di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all’estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attivitý di ricerca post-laurea e post-dottorato.
4. Le universitý possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero, comunque non inferiore alla metý dei dottorandi, e l’ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di paritý di merito prevarrý la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all’amministrazione universitaria, secondo modalitý e procedure deliberate dagli organi competenti delle universitý.
7. La valutabilitý dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell’ammissione a concorsi pubblici per attivitý di ricerca non universitaria, Ë determinata con uno o pi˜ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.
8. Le universitý possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attivitý didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l’attivitý di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica Ë facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dý luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle universitý.