Cerca

Marina Giannetto e Guido Melis

ARCHIVISTI E STORICI: PRINCIPI METODOLOGICI E DEONTOLOGIE PROFESSIONALI NELLA ELABORAZIONE DEI CODICI ETICI

1. A che punto siamo, in Italia, sul rapporto tra tutela della privacy e ricerca storica? E quali sono, un anno dopo la prima Conferenza nazionale sugli archivi e le molte polemiche nate dall’applicazione della legge 675 del 1996, i punti ancora aperti della questione?

I recenti decreti legislativi sul “trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici” (n.135 dell’11 maggio 1999) e sul “trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica” (n.281 del 30 luglio 1999) hanno certamente avuto il merito di contrastare le pesanti limitazioni che l’applicazione integrale della legge 675/1996 avrebbe altrimenti prodotto nel campo della conservazione e della fruizione del documento d’archivio. Limitazioni ó si badi ó che rischiavano di risultare potenzialmente persino più severe di quelle previste dalla legislazione archivistica precedente, anche perché elencate in maniera così minuziosa da non lasciare alcun margine di flessibilità (quando al contrario l’articolo 21 del vecchio DPR 1409/1963 appariva se non altro più flessibile nel caso specifico delle ricerche svolte “per motivi di studio”).

Non c’è dubbio che la correzione di rotta intervenuta nel corso del 1999 sia stata il frutto positivo di una riflessione significativa, nella quale è apparso evidente come il diritto alla riservatezza non dovesse considerarsi solo in rapporto all’informatica1 ma coinvolgesse invece l’intero mondo della ricerca scientifica. Archivisti e storici, rappresentanti di amministrazioni pubbliche e di imprese private, dirigenti di istituti culturali, esponenti delle diverse confessioni religiose e rappresentanti degli enti locali sono stati coinvolti in una sorta di dibattito collettivo, occasionato dalla necessità di riflettere sui problemi evidenziati nella fase di prima applicazione della legge 675 ma in realtà presto esteso ad un arco di temi ed argomenti assai più ampio e cruciale.

Ci riferiamo, in particolare, ai quattro convegni promossi, nel corso del 1997, a Imola e a Roma dalla Società italiana per lo studio della storia contemporanea, a Torino dall’Archivio di Stato con la collaborazione del Centro Piero Gobetti e a Firenze dalla sezione toscana dell’Associazione nazionale degli archivisti in collaborazione con la provincia di Firenze. A Imola, Isabella Zanni Rosiello ha denunciato le aberrazioni cui poteva dar luogo una distorta applicazione delle norme della legge. A Roma, in occasione del convegno su Revisioni e rimozioni della storia contemporanea, si è rilevato come il concetto stesso di “elaborazione della memoria” venisse a confliggere con la filosofia di base della legge 6751996, che almeno in una prima fase di applicazione appariva piuttosto orientata a contrastare l’accesso agli archivi storici anche in nome della difesa del “diritto all’oblio”.2 A Torino, ragionando su Libertà della ricerca e libertà del cittadino, è emersa l’assoluta difficoltà di conciliare i due diversi tipi di libertà. A Firenze, infine, nel corso del convegno inteso a rispondere all’interrogativo Democrazia in rete o “grande fratello?”, si è cercato di individuare le concrete possibilità di effettuare ricerca storica nonostante la normativa sulla riservatezza personale.3

I contenuti di questo ampio dibattito hanno anche costituito lo sfondo dei lavori preparatori della Conferenza nazionale degli archivi, tenutasi a Roma tra il 1 e il 3 luglio 1998. Nella sessione dedicata ad Archivi negati: il diritto all’accesso e la tutela della riservatezza, si è ribadito, nella sostanza, uno dei concetti che avevano già ispirato il DPR 1409/1963, quando si è sostenuto che la legislazione archivistica ha il compito di rimuovere i limiti della consultabilità e non di porne altri: sicché, basandosi sul principio della libertà di accesso, il legislatore, pur riconoscendo che esistono dei limiti, deve individuare le procedure “più corrette” per rimuoverli.4

2. Rispetto a questo complesso di critiche e preoccupazioni i due provvedimenti del 1999 offrono certamente una prima serie di risposte. Il decreto legislativo 135, nel definire “i principi generali in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici” (in base ai quali gli stessi sono autorizzati a trattare dati sensibili), costituisce la necessaria premessa alle norme sulla ricerca storica, poiché individua “alcune rilevanti finalità di interesse pubblico” per il cui conseguimento è consentito il trattamento. In particolare, l’art.23 del decreto dispone che “si considerino di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati a fini storici, di studio, di ricerca e di documentazione, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409 e successive modificazioni e integrazioni”.
Entro queste coordinate il successivo decreto 281 “disciplina le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, e individua alcune garanzie per il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati”.

Una volta armonizzate fra loro le discipline sull’accesso (DPR 1409/1963 e leggi 241/1990 e 675/1996) e ridefiniti i due concetti, reciprocamente interconnessi, di “fatto storico” e di “fatto riservato relativo a situazioni puramente private di persone”, così che il primo prevalga sul secondo nel caso in cui si configuri come principio di “prevalente interesse pubblico di conoscenza”, il decreto 281 fonda una disciplina parzialmente innovativa rispetto alla precedente.

In primo luogo, e questo costituisce la nuova chiave di volta del sistema, introduce una definizione di “scopi storici” che viene adesso a comprendere non più solo “le finalità di studio”, ma anche quelle “di indocumentazione di figure, fatti e circostanze del passato” (art.2, comma a); poi dichiara la compatibilità tra conservazione e trattamento di dati personali per scopi storici e finalità per le quali i dati stessi sono stati raccolti e trattati (artt.3 e 5); infine prevede l’elaborazione di codici di deontologia e buona condotta per archivisti e utenti – basati su “regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti” e sulla adozione di “particolari cautele per il trattamento di dati afferenti alla sfera del sesso, della salute e a rapporti riservati di tipo familiare – il cui rispetto costituisce la condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati (art.6, comma 1 e 2, e art.7, comma 5).

Ma c’è di più. Introdotto il principio che i documenti possono essere utilizzati e diffusi “solo se pertinenti e indispensabili” (art.7, comma 2), il decreto regola la materia dei dati personali disponendo limiti alla consultabilità in base a criteri – anche se formalmente più restrittivi – tuttavia di maggiore chiarezza interpretativa rispetto al passato. Si adottano, cioè, termini mobili di 40 anni per il trattamento dei dati personali “sensibili” (di cui agli artt. 22 e 24 della legge 675/1996) e di 70 anni per la tutela dei dati “sensibilissimi”, costituenti il “nocciolo duro della privacy”, inerenti alla sfera del sesso, della salute e ai rapporti riservati di tipo familiare (art.8), in deroga ai quali, però, l’Ispettorato dei servizi archivistici del Ministero dell’interno può sempre autorizzarne la consultazione anticipata.

Un’ulteriore novità è costituita dalla procedura dell’autorizzazione alla consultazione dei dati sensibili. Affermando il principio che l’autorizzazione viene rilasciata – a parità di condizioni – ad ogni altro richiedente (artt.8 e 9) e ribadendo che i documenti per i quali è autorizzata la consultazione conservano il loro carattere riservato e non possono essere perciò liberamente diffusi (art.21 bis, comma 1), il decreto dà ampio spazio alla Commissione consultiva (per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti d’archivio riservati”) istituita dal ministro Napolitano il 2 luglio 1998. Formata dal prefetto responsabile dell’Ispettorato, da uno storico contemporaneista e da rappresentanti dell’amministrazione archivistica, del Garante per la tutela dei dati personali e della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio, la Commissione, una volta accertata la serietà scientifica del progetto di ricerca, dà un parere sull’opportunità, sia di ordine politico, sia di compatibilità con le norme sul trattamento dei dati a fini storici, di consentire la ricerca su specifici settori di indagine utilizzando nella sua interezza la documentazione conservata negli archivi pubblici.

Ferma restando la regolazione dell’accesso ai documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera prevista dall’art.21 del DPR 1409/1963, una prima lettura del testo consente di rilevare i principali punti che contrappongono il nuovo decreto alla legislazione che regolava ormai da quasi quarant’anni la consultabilità dei documenti:

a) Il concetto di riservatezza personale viene adesso a sostanziarsi di contenuti di differente grado di pregnanza e differente modalità di tutela, distinguendosi tra i “dati sensibili” ex articolo 22, esclusi dalla consultazione per 40 anni, e quelli sensibilissimi”, esclusi per 70 anni (salvo che il ministro dell’Interno non ne autorizzi la consultazione “per scopi storici”, secondo l’accezione assai ampia cui si è prima accennato). Con questa disposizione non solo ci si distacca nettamente dal regime dettato dall’art.21 del DPR 1409/1963 (che prevedeva esclusivamente autorizzazioni “per motivi di studio”) ma si riforma anche, e radicalmente, il concetto di “utente d’archivio”: non più necessariamente solo “lo studioso” inteso come lo storico di estrazione accademica, ma anche il ricercatore libero” oppure quello operante nell’ambito di istituzioni, fondazioni o associazioni culturali (sempre più spesso aggregato in équipes, talvolta raccoglitore di dati” per conto terzi), lo studente, il giornalista, persino il cittadino comune alla ricerca delle proprie radici; in definitiva chiunque, a titolo non solo di ricerca ma di “documentazione” o di “indagine”, intenda consultare fonti d’archivio.5

b) Inoltre, nonostante sia stata elaborata una chiara e condivisibile definizione di “documento riservato”, se ne adotta ora una formulazione “rigida” (non flessibile), che prescinde dalle continue e fisiologiche modificazioni del costume (senza tenere conto ó osserviamo – che, nel tempo, si potrebbe arrivare a dover tutelare altri profili dell’identità personale: il decoro, la reputazione, l’onore, la rispettabilità, l’intimità). Inutile aggiungere che, salvo specifica autorizzazione – e questo è un altro dei punti di maggiore distacco rispetto alla normativa precedente – si è voluto escludere dalla consultazione per 40 anni praticamente ogni documento contenente anche un solo nominativo di persona.

c) L’autorizzazione alla consultazione, e alla relativa diffusione dei dati deve essere adesso accompagnata dall’osservanza di speciali “cautele” dettate rispettivamente dal codice etico degli archivisti e dal codice di autoregolamentazione degli utenti d’archivio, entrambi promossi dal Garante, che vengono dunque a costituire l’indispensabile completamento del decreto legislativo, altrimenti, nella sostanza, assolutamente inapplicabile. Giovanni Buttarelli, segretario generale del Garante, ha sottolineato come nel provvedimento una funzione assai ampia venga assegnata proprio ai codici deontologici, che “acquisiscono un ruolo nuovo, più forte di quello definito dalla 675/1996, poiché la loro osservanza diventa condizione di liceità del trattamento”; e, infatti, non potrà esserci alcuna autorizzazione a trattare i dati se non c’è il codice deontologico cui riferirsi.6 Le “cautele” previste, oltre a corrispondere ai principi di pertinenza e di essenzialità dell’informazione e di rispetto della dignità della persona già richiamati nell’art.25 della legge 675, nel codice deontologico dei giornalisti entrato in vigore il 18 agosto del 1998 e nella legislazione successiva in materia, non possono che richiamarsi al dettato della Dichiarazione sulla protezione della vita privata e sull’uso di dati a carattere personale a fini di ricerca, adottata dalla Fondazione europea della scienza nel 1980, che ha permeato le successive raccomandazioni comunitarie, e al codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato al congresso del Consiglio internazionale degli Archivi di Pechino del 1996. La Dichiarazione enuclea alcuni punti fondamentali, e fra questi la lealtà e la correttezza nella raccolta dei dati, la trasparenza nella gestione delle banche dati, l’opportunità di una organizzazione che consenta di consultare dati utili a fini amministrativi separatamente rispetto a quelli utilizzati per la ricerca, l’impegno ad utilizzare, ove possibile, dati anonimi.7 Il codice degli archivisti, nei paragrafi 4, 6 e 7, prevede che gli archivisti garantiscano “la costante accessibilità e intellegibilità dei documenti d’archivio”, promuovano “il massimo possibile accesso agli archivi”, forniscano “imparzialmente assistenza a tutti gli utenti” e, soprattutto, cerchino “il giusto equilibrio, nel quadro della legislazione in vigore, tra il diritto all’informazione e il rispetto della riservatezza” salvaguardando “la riservatezza delle persone e delle istituzioni[…]senza distruzione di informazioni”.8

3. Sin qui i contenuti legislativi. Le valutazioni a caldo” sul nuovo indirizzo sono state di segno diverso, ma unanimemente mosse dalla preoccupazione di veder conciliati lo spirito e gli scopi della legge con le esigenze della ricerca (Rosario Villari). 9

In linea di massima e guardando alla legge 675, che non lasciava sperare “trasformazioni di grandissimo respiro”, si è rilevato con soddisfazione come nella sostanza il nucleo concettuale del decreto non crei barriere e soprattutto appaia informato alla necessità di comporre quattro interessi contrapposti costituzionalmente garantiti: libertà di informazione e ricerca, trasparenza della pubblica amministrazione, tutela della riservatezza personale, esigenze della politica interna ed estera dello Stato (Claudio Pavone).10

Si è anche riconosciuto che il decreto – oltre ad introdurre nel sistema modifiche che rendono nuovamente compatibile la legge archivistica col quadro generale e oltre a fornire un “ancoraggio normativo stabile in tema di consultabilità dei documenti d’archivio” dopo che tale requisito era venuto meno di fatto, creando una situazione di incertezza normativa e di ambiguità – offre una sicura garanzia di equità, stabilendo che l’autorizzazione, ove data una volta, venga rilasciata “a parità di condizioni” ad ogni altro richiedente (Valerio Castronovo). 11
Ma, pur nel quadro di una valutazione d’insieme positiva, sul testo non sono mancate (e non mancano) perplessità.

Si è lamentato ad esempio che il decreto, come già faceva la legge del 1963, abbia lasciato ancora intatto quell’ampio margine di discrezionalità affidato al Ministero dell’interno e alle direzioni degli Archivi di Stato che può in concreto generare una grande varietà di atteggiamenti, dai più chiusi e formalistici ai più liberali. Il vero problema consisterebbe semmai – si è obiettato – nel “ridurre la discrezionalità dell’amministrazione”, o addirittura nell'”eliminarla del tutto, sottraendo all’Esecutivo la facoltà di concedere l’autorizzazione alla consultazione” (Nicola Tranfaglia). 12

Si è poi rilevato che il limite dei settant’anni, di per sé ragionevole e relativo a situazioni ben definite, potrebbe prestarsi “all’atto pratico a interpretazioni estensive tali da non escludere interventi di carattere censorio o dovuti a misoneismo burocratico”; e che le limitazioni alla consultazione e diffusione di documenti relativi a “rapporti riservati di tipo familiare” potrebbero determinare il rischio che vengano interdetti documenti riguardanti anche i legami di parentela e le relazioni di natura economico-patrimoniale o familistico-clientelari, che “rientrano invece a pieno diritto fra le “circostanze del passato” pertinenti e rilevanti in fatto di metodologia e ricerca storica” (Valerio Castronovo).13

D’altra parte, in tema di riservatezza, è sembrato non solo inevitabile, ma persino auspicabile un certo margine di discrezionalità, poiché ó si è scritto – è impossibile prevedere l’intera casistica delle situazioni riservate condizionate dall’evoluzione del contesto politico-culturale della società. Per un equilibrato contemperamento del diritto alla ricerca con il diritto delle persone alla riservatezza, l’eccesso di prescrizioni puntuali potrebbe risultare anzi persino meno efficace e meno liberale del consolidarsi di una prassi interpretativa improntata piuttosto ad un rinnovato spirito di collaborazione tra ricercatori ed archivisti, utile anche a scongiurare il pericolo di un uso politico della storia” (Paola Carucci e Marina Giannetto). 14

A un nuovo spirito di collaborazione tra ricercatori ed archivisti, alla valutazione dell’importanza della ricerca e della serietà del richiedente, così come accade in tutti i paesi, soprattutto a codici deontologici che responsabilizzino il ricercatore, si è appellato anche il Garante Stefano Rodotà, che ha segnalato come un uso pretestuoso della legge sulla privacy possa servire a chiudere ancor di più i dati nelle mani della pubblica amministrazione: “Si potrebbe sottrarre all’Amministrazione la facoltà di autorizzare – ha proposto il Garante – e lasciare, con la garanzia del codice etico, le decisioni ad un incontro tra i direttori degli archivi e gli studiosi”. E ancora: “L’esistenza e la rilevanza assunta nel sistema appena varato delle cosiddette figure pubbliche, per le quali c’è maggiore interesse alla conoscenza e la serietà della ricerca saranno questioni che certamente nei codici etici, che responsabilizzano gli operatori al rispetto di regole fondamentali che riguardano i diritti di altre persone, troveranno riflesso e non potranno trovare disciplina diversa da quella esistente già da un anno per i giornalisti”. Anche perché il codice, che non è una legge, “è uno strumento molto flessibile” che può essere “modificato se cambiano le condizioni ed è scritto in collaborazione con gli interessati”.15

4. Il tema sul tappeto è dunque, principalmente, quello dei codici etici, delle regole non scritte ma profondamente introiettate da tutti i soggetti interessati, della prassi e della cultura istituzionale che deve sostenerla.

Che oramai il dibattito sulla tutela delle persone si sia spostato da una modalità di regolazione eminentemente giuridica ad una meramente etica è del resto attestato dai lavori della quarta edizione di Ethicomp, la Conferenza internazionale sull’impatto sociale ed etico delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione tenutasi a Roma tra il 5 e l’8 ottobre di quest’anno. Al fine di costituire un sistema di fiducia che regoli la corretta fruizione dei dati circolanti nella società contemporanea mondiale (giacché la sola regolazione giuridica non è risultata sinora sufficiente), si è rilevata in quella sede l’importanza dei rapporti tra la computer ethics e le altre branche dell’etica applicata, della tutela dei diritti fondamentali rispetto alle logiche del controllo e del mercato, della ridefinizione dei criteri che qualificano una società democratica e della definizione di linee guida per la elaborazione di codici di autoregolamentazione.16

Si tratta di codici che debbono garantire insieme le esigenze della conservazione delle fonti e quelle connesse alla protezione della privacy delle persone; ma anche ó naturalmente ó tutelare le istanze della piena fruizione e della diffusione del documento, non solo in vista della ricerca storica ma secondo l’ampio ventaglio di fini e di domande” particolari che il nuovo indirizzo legislativo ha ormai messo a punto. Ciò potrà ottenersi solo ridefinendo le linee di un’etica che non sia solo genericamente morale”, ma che si sostanzi in un complesso di regole e di automatismi di comportamento. Siamo convinti che queste regole etiche” debbano trarre principalmente alimento e modello dai principi metodologici e dalle deontologie delle due professioni dell’archivista e dello storico, cioè delle sole categorie professionali che, attualmente, possiedano un patrimonio di regole deontologiche elaborate nel tempo, chiare e condivise, circa il proprio rapporto con il documento d’archivio.

Si tratta di riferirsi ó a noi sembra – ad un particolare concetto di responsabilità” che del resto, sia in Italia che all’estero, va emergendo come una delle possibili linee guida nella comunicazione, fruizione e diffusione dei documenti17. Sebbene ó ne siamo pienamente consapevoli – ci sia da chiedersi se quel concetto di responsabilità possa essere efficacemente fatto valere, attraverso i codici, nei confronti di “tutte” le categorie di fruitori di documenti riservati (cioè di quel variegato panorama utenti che oggi il decreto 281 abilita indiscriminatamente all’accesso a documenti contenenti dati personali), il contagio” da parte delle due categorie citate, sino a permeare l’intero universo degli utenti, ci sembra rappresenti realisticamente l’unica strada da percorrere.


1. Anche se proprio in rapporto all’informatica la tutela della riservatezza si è trovata al centro di un ampio dibattito politico-istituzionale. R.Borruso, Computer e diritto, t.II, Problemi giuridici dell’informatica, Milano, Giuffrè, pp.357 e 362, rileva ad esempio che la legge 1 aprile 1981, n.121 costituì la prima formulazione e regolamentazione del diritto alla riservatezza. S.Rodotà, Repertorio di fine secolo cit., richiama invece, seppure non si faccia riferimento agli strumenti informatici, la legge 20 maggio 1970, n.300 di approvazione dello statuto dei lavoratori. 2. Cfr., in particolare sul nostro tema, I.Zanni Rosiello, Che fine faranno gli archivi del “presente”?, in Contemporanea”, I, 19982, pp.253 ss. 3. Provincia di Firenze, Democrazia in rete o “grande fratello” ? L’accesso agli archivi e la salvaguardia della riservatezza nelle fonti contemporanee, Atti del Convegno, Firenze, 27 novembre 1997, a cura di M.Borgioli e F.Klein, Firenze, Leo S.Olschki, Collana cultura e memoria, 1999. In particolare, per l’attinenza al tema, cfr. gli interventi di P.Carucci, Quali possibilità per la ricerca storica con l’attuale normativa sulla riservatezza?, pp.93 ss., di U.De Siervo, La legge 675 del 1996: tutela della riservatezza, trasparenza della pubblica amministrazione e libertà della ricerca storica, ivi, pp.117 ss. e di C.Vivoli, L’accesso agli archivi: a proposito di un recente convegno internazionale, ivi, pp.29 ss. 4. Cfr.Conferenza nazionale degli archivi, Roma, Archivio Centrale dello Stato, 1-3 luglio 1998, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio Centrale per i beni archivistici, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 50, 1999, pp.319 ss., in particolare la relazione introduttiva di Claudio Pavone dedicata a Il dibattito in Italia (pp.331 ss.). 5. In realtà, il decreto 281 (comma 2,lettera b) modifica gli ambiti del cosiddetto “mondo della ricerca storica”, che viene ora ad assumere una pluralità di accezioni, sino a comprendere, oltre alla categoria costituita dai più tradizionali frequentatori degli archivi (i professionisti della ricerca storica) una grande quantità di figure e profili di utenti. Ed è dinanzi a questa, oramai assai generica e disomogenea categoria di “utente” che si presentano le maggiori difficoltà nella redazione di un codice etico rivolto ai fruitori di documenti riservati. 6. M.Libelli, Privacy sì, ma la ricerca va avanti, in Il Sole-24 Ore”, 28 luglio 1999. 7. R.Pagano (a cura di), Banche dati e tutela della persona, Roma, Camera dei deputati, Quaderni di documentazione, 4, 1983, pp.568 ss. 8. Il codice internazionale di deontologia degli archivisti, in Rassegna degli archivi di Stato”, LVII/2-3, maggio-dicembre 1997, pp.492 ss. e R.Carassi, Breve storia del codice internazionale di deontologia degli archivisti, in ANAI Notizie”, IV/1-2, 1997, pp.9 ss. 9. R.Villari, in La Repubblica” del 17 agosto 1999. 10. C.Pavone, Il dibattito in Italia cit., pp.331 ss. e Id., Storia e privacy: dal decreto non solo guai, in “L’Unità”,4 settembre 1999. 11. V.Castronovo, Storia, qualche velo in più sulla verità, in Il Sole-24 Ore”, 11 settembre 1999. 12. Così Nicola Tranfaglia nella trasmissione di Radio 3 Lampi d’estate, condotta nello scorso mese di settembre da Carlo D’Amicis. 13. V.Castronovo, Storia, qualche velo in più sulla verità cit. 14. P.Carucci, Quali possibilità per la ricerca storica con l’attuale normativa sulla riservatezza?, in Democrazia in rete o “grande fratello?” cit., pp.93 ss.; ID., L’accesso agli archivi e la salvaguardia della riservatezza nelle fonti contemporanee cit.; M.Giannetto, “Archivi negati” ? Tutela della privacy, consultabilità dei documenti d’archivio e diritto alla ricerca storica, in Le carte e la storia, 19981, ID., Un equilibrio difficile. Riservatezza, conservazione della memoria e ricerca storica, in Italia Contemporanea, marzo 1999, pp.127 ss. 15. Così Stefano Rodotà nella trasmissione di Radio 3 Lampi cit.; cfr., anche, F.Erbani, Critici e storici attenti alla privacy, in La Repubblica”, 18 agosto 1999. 16. Sui lavori e le relazioni di Ethicomp99, in cui uno degli interventi introduttivi è stato di Stefano Rodotà, cfr. http:/www.luiss.it/ethicomp99. 17. Paola Carucci – presentando nel 1996 al convegno su “La responsabilità dello storico contemporaneista, organizzato a Fiesole dalla Società italiana per lo studio della storia contemporanea, un intervento intitolato L’uso delle fonti della storia contemporanea tra responsabilità e legislazione (cfr.Passato e Presente, XIV, n.39, pp.133 ss.)- e Dieter Kruger – in un articolo su La responsabilità degli storici e degli archivisti: il caso tedesco (cfr.ivi, XV, n.40, pp.121 ss.) – hanno richiamato l’attenzione sulle diverse responsabilità – morale, scientifica, giuridica e politica – afferenti al mestiere dello storico e dell’archivista.